-Sarà invidia per il Tasso che non paga le Tasse, le Tasse al Tasso la mollano GRATIS!
-Sarà che i politici Italiani non capiscono che lo stivalone Italia è un pontile in mezzo al mare
-Sarà che nessun governo ha mai fatto una politica di nautica sociale
-Sarà che la nautica in questi anni ha contribuito a sviluppare occupazione
-Sarà che la nautica è un amore
Ma quanto ci fa INCAZZARE questa tassa?
Caro Dott. MONTI perchè in alternativa a questa Tassa non metti un obbligo ai porticcioli di avere il 20% dei posti barca fino a 7,50 m a 800 euro all'anno?
Sarebbe un incredibile operazione di nautica sociale, il BEL PAESE si riempirebbe di barchini meravigliosi e divertenti e si svilupperebbe una nicchia economica capace di pareggiare le entrate della famigerata tassa...
La vecchia tassa di stazionamento è servita solo a svuotare i nostri porti a favore delle strutture Francesi e Croate, okkio è un attimo far portare le barche fuori porta!!!
Comunque resta una tassa diretta e uno può sempre scegliere se pagarla o se andare per funghi in Campagna...
Anche lì comunque c'è qualcosa da pagare....
Per il resto è sicuramente più dannosa l' IVA al 23% la più alta del mondo!!!!
Questa si che è un vero furto!!!!
Nascono Gruppi su FB ma non servirà, la tassa sarà dai bravi cittadini Italiani (sempre i soliti) pagata!
Almeno auguriamoci che sia una cosa equa e pagabile, a vedere queste tabelle direi che in qualche modo sarà accettabile,
Troppo alta comunque per i grandi Yacht già troppo spesso tendenti a fuggire all'estero.
La Nautica resta un bene preziosissimo per tutti i paesini che sono sulle coste italiane crea indotto lavoro e divertimento
Bisogna favorirla a tutti i costi!!!
Scusate questa noiosa parentesi ma è attualità...
- sotto presa dal Giornale della VELA la proposta di legge
la legge che regolamenterà questa tassa sul CUORE!
Ciao a Tutti
I PUNTI PRINCIPALI DELLA "TASSA BARCHE" DEL DECRETO "SALVA ITALIA" DI MONTI
1- DA QUANDO SI PAGA: la tassa si paga dal 1 maggio 2012.
2- LE BARCHE A VELA: pagano il 50% in meno rispetto a quelle a motore.
3- CHI LA PAGA: tutte le barche che navigano, sono ormeggiate o ancorate in acque o porti italiani
4- SCONTO "VECCHIAIA": da 5 a 10 anni dalla costruzione riduzione del 15% della tassa, da 10 a 15 anni riduzione del 30% e oltre 15 anni riduzione del 45%.
5- RIMESSAGGIO: nei giorni di effettiva permanenza in rimessaggio o se la barca si trova in area di rimessaggio non paga la tassa (non è ancora chiaro se tutte le barche o solo quelle a vela).
6- BARCHE IN LEASING: gli utilizzatori di barche in leasing devono pagare lo stesso la tassa.
7- LA RICEVUTA DI PAGAMENTO: va esibita all'agenzia delle dogane o al distributore del carburante.
8- SE NON LA PAGHI: o ritardi il pagamento, sanzione dal 200 al 300% dell'importo non versato oltre all'importo della tassa.
LA VERA STORIA DI QUESTA TASSA, FIGLIA DELLA "VECCHIA" TASSA DI STAZIONAMENTOQuesto decreto nella sostanza si rifà alla "vecchia" tassa di stazionamento che è rimasta in vigore dal 1976 al 2003, quando il ministro dell'Economia (anche allora) Giulio Tremonti e quello delle Infrastrutture dell'epoca, Pietro Lunardi, la abrogarono. Sempre per la cronaca era il secondo governo Berlusconi.
Simile la divisione in fasce di metratura e il criterio di fare pagare di più alle barche di maggior dimensione. L'unica differenza è che venivano assoggettate alla tassa di stazionamento tutte le barche senza eccezioni, anche le più piccole. Va anche detto, per onestà, che i valori della "vecchia" tassa erano oltre la metà di quelli proposti oggi dal decreto "tassa barca" di Monti.
Vi rammentiamo che tasse annuali sulle barche naviganti o in acqua sono in vigore nelle principali nazioni europee. In Francia ad esempio una analoga tassa di stazionamento è in vigore da decenni, con importi sicuramente più bassi rispetto alla "tassa barche".
MA QUESTA TASSA È LEGITTIMA O NO? IL PRECEDENTE DELLA TASSA SORU IN SARDEGNA
Una tassa che ricorda molto da vicino quella introdotta dall'ex presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, nel 2006 e che colpiva le barche sopra i 14 metri di proprietà di non residenti in transito sull'isola. Ma che, al di là degli effetti devastanti sul turismo nautico in Sardegna, fu bocciata prima dalla Consulta e poi dalla Corte di Giustizia Ue perché contraria ai principi della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza, costringendo la Regione a pesanti rimborsi che stanno pesando ancora oggi sui bilanci regionali. Un terreno quindi molto scivoloso che un esperto di concorrenza come l'ex Commissario Ue Mario Monti dovrebbe conoscere molto bene.
COSA DICE LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE: I PUNTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO 16 (DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AEREI RELATIVO ALLE BARCHE)
3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
QUANTO SI DEVE PAGARE
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato 10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
12. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
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